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Statuto 1995 PDF Stampa E-mail

Art. 1 - Durata e sede

E' costituita con sede in Albano Laziale, con la possibilità di trasferire o aprire ulteriori sedi anche in altri luoghi, l'associazione senza scopo di lucro denominata Società Italiana Di Demodossalogia (S.I.D.D.), con specifica "per gli studi e le ricerche sociali", con durata indeterminata e finalità ad erigersi in fondazione, anche in seno ad altri riconosciuti organismi.

Art. 2 - Scopi

La Sidd sorge anche per dare continuità agli studi di demoossalogia (studi ed indagini sull'opinione pubblica) che dal 1939 al 1989 si sono svolti in seno alla libera cattedra di Storia del Giornalismo presso la Facoltà di scienze politiche dell'università La Sapienza di Roma.

Art. 3 - Attività

La Sidd si prefigge di promuovere i contatti e lo scambio di esperienze tra i cultori della demodossalogia e gli studiosi dei fenomeni bio-psico-sociali e dei vari aspetti delle opinioni pubbliche nel tempo e nello spazio, nella morfologia e nell'applicazione.

A tale scopo promuoverà, organizzerà o coordinerà corsi, seminari, convegni, riunioni interdisciplinari di esperti e studiosi, dibattiti, premi, conferenze stampa ed incontri rilasciando eventuali attestati di partecipazione o di merito.

Si doterà di una biblioteca specializzata e curerà la stampa e diffusione (avvalendosi anche del mezzo televisivo) di notiziari, atti, dispense e pubblicazioni sui fenomeni storici, psicologici, politici, sociali ambientali ed economici connessi alle molteplici manifestazioni dell'opinione pubblica ed al loro inquadramento filosofico e scientifico, specie in rapporto con le varie scienze.

Curerà altresì studi, sondaggi, ricerche bio-psico-sociali, sia in laboratorio che sul campo, nonchè scenari generali o particolari, anche in collaborazione o su mandato di associazioni, enti o aziende pubbliche o private, fornendo valutazioni sociali, economiche e psicoattitudinali.

Parteciperà, con proprie relazioni, a convegni promossi da istituzioni similari, collaborando o aderendo ad altre associazioni, istituti o iniziative culturali, scolastiche o di ricerca.

Art. 4 - Organi

Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei soci

b) il Consiglio d'amministrazione

c) il presidente

d) il vicepresidente

e) il direttore

f) il tesoriere

g) il Collegio dei revisori dei conti

h) il Collegio dei probiviri.

Art. 5 - Assemblea

L'Assemblea dei soci è costituita da fondatori, promotori ed associati, con esclusione dei soci Junior aderenti. Si riunisce di diritto una volta all'anno per le formalità di legge e dello Statuto. E' validamente costituita in prima convocazione quando sarà presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci; in mancanza di numero legale l'Assemblea sarà validamente costituta in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea ha tutti i poteri relativi all'indirizzo e alla vita della Società. Approva i bilanci, l'ammissione o esclusione dei soci, le quote annuali dei promotori o degli associati, i criteri per i compensi all'eventuale personale di segreteria, l'ammontare dello stanziamento da destinare a copertura dei rimborsi per gli incarichi svolti dai soci, indica le linee generali dell'attività ed elegge gli organi statutari.

Ogni socio dispone di un voto. I soci che siano impediti a partecipare all'Assemblea possono delegare esclusivamente un altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

Ogni tre anni l'Assemblea elegge due componenti del Consiglio d'Amministrazione votando una lista compilata in base alle candidature, distinta per albi, pervenute per raccomandata dieci giorni prima della votazione, tenendo presente la specifica all'art.12 comma d.

Art. 6 - Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione è costituito da cinque componenti. Due eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei soci, tre (compreso il presidente) nominati a vita dai soci fondatori all'Assemblea costituente della Società o, successivamente al loro decesso o rinuncia, dal Consiglio d'amministrazione preferibilmente tra coloro che risultino iscritti nell'albo dei soci fondatori. Elegge nel proprio seno il vicepresidente, il Tesoriere e il Direttore. E' l'organo che si riunisce e delibera per tutti i provvedimenti necessari per la direzione ed amministrazione della Società rispondendone all'Assemblea dei soci.

Si riunisce di norma almeno ogni tre mesi per impostare o verificare programmi ed attività ed annualmente per approvare i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Ha la facoltà di nominare a vita a) un presidente onorario scelto tra coloro che per anzianità o meriti si siano distinti per aver approfondito, insegnato o divulgato il metodo demodossalogico di ricerche sull'opinione pubblica; b) un Comitato d'Onore composto da non più di dieci membri scelti fra docenti universitari o insigni studiosi aperti alla multidisciplinarietà; c) istituire Gruppi di studio e ricerca per lo svolgimento dell'attività statutaria accertando e tenendo conto della disponibilità e competenza dei componenti.

Stabilisce l'importo dei rimborsi derivanti ai singoli soci  che abbiano svolto, singolarmente o in gruppo, gli incarichi loro affidati.

Propone annualmente all'Assemblea dei soci le quote di adesione alla Società differenziate per soci promotori ed associati e ridotte per i soci junior-aderenti.

Art. 7 - Presidente

E' nominato a vita dai soci fondatori al momento della costituzione della Società; in caso di morte o dimissioni si applica l'art. 6.

Convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e l'Assemblea generale dei soci. In caso di assenza o impedimento sarà sostituito da un vicepresidente. Dirige gli studi e le ricerche e sovrintende alla manutenzione ed accrescimento della biblioteca.

Art. 8 - Direttore

Il Direttore ha la legale rappresentanza e firma della Società ai termini di legge, per ogni atto ed anche in giudizio. Si fa carico dell'attuazione delle delibere prese dagli organi statutari, coordinando l'attività associativa, redige la relazione annuale e l'istruttoria per l'ammissione o esclusione dei soci. Può affidare compiti a personale di segreteria scelto anche all'esterno retribuendolo secondo le modalità stabilite dal Consiglio d'amministrazione. Dispone di un fondo cassa di cui rendiconta trimestralmente al tesoriere.

Art. 9 - Vicepresidente

Il Vicepresidente è delegato e sostituisce il presidente in caso di impedimento e rappresenta la Società presso organizzazioni particolari di volta in volta stabilite; coordina le trattative per l'acquisizione di incarichi, collaborazioni o contratti, secondo quanto previsto dallo statuto.

Art. 10 - Tesoriere

Il Tesoriere amministra il patrimonio societario predisponendo annualmente per il Consiglio d'amministrazione e l'Assemblea dei soci i bilanci consuntivi e di previsione. Propone l'importo annuo del fondo cassa gestito dal Direttore verificandone trimestralmente la gestione.

Art. 11 - Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, scelti anche fuori dalla Società fra amministratori o professionisti di sicuro affidamento. Nomina nel proprio seno il presidente. I membri effettivi hanno il compito di seguire l'attività finanziaria e di riferire annualmente su di essa all'Assemblea dei soci, partecipando di diritto alle riunioni del Consiglio d'amministrazione con voto consultivo. E' eletto ogni tre anni ed i suoi membri non possono far parte di altri organi della Società o avere ulteriori incarichi.

Art. 12 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea. A parità di voto prevalgono i soci con maggiore anzianità anagrafica o di iscrizione alla Società. Nomina nel proprio seno il presidente e giudica, a maggioranza sul plenum o con il voto decisivo del presidente in caso di parità, sulle controversie ed i conflitti che insorgono nell'ambito della Società e sull'interpretazione dello statuto; decide sui ricorsi relativi all'esclusione di socio. I suoi membri non possono far parte di organi della Società o avere incarichi associativi non attinenti alle funzioni del Collegio stesso.

Art. 13 - Soci

Possono far parte della Società:

a) come soci promotori: società, persone fisiche, enti pubblici o privati, organizzazioni ed istituzioni interessate a diffondere o conoscere studi e ricerche su aspetti generali o particolari di manifestazioni, tendenze, bisogni, aspettative, strumenti, metodologie ed organizzazioni che coinvolgano il pubblico nelle sue multiformi caratteristiche e problematiche.

b) come associati: sociologi, psicologi, demodossaloghi, filosofi e studiosi dei fenomeni bio-psico-sociali riguardanti il comportamento della collettività e le manifestazioni dell'opinione pubblica, in possesso di valido titolo di studio o comprovata attività scientifica o professionale.

c) come fondatori: coloro che si sono costituiti innanzi al notaio all'atto della costituzione della Società, o che successivamente e non prima di tre anni dalla costituzione della Società, vi abbiano contribuito con un lascito, non inferiore a 1/10 del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio di esercizio, acquisendo il titolo di soci fondatori.

d) come soci junior-aderenti senza diritto al voto e ad essere eleggibili: studenti delle superiori, dell'università o di altri qualificati centri di cultura pubblici o privati.

L'iscrizione dei soci è pertanto suddivisa in quattro albi (fondatori, promotori, associati, junior-aderenti), ciascuno con una sua numerazione, la data di iscrizione, i titoli accademici e professionali od i meriti che hanno dato diritto all'iscrizione.

Il Consiglio d'amministrazione propone all'Assemblea l'ammissione o esclusione dei soci. Contro le decisioni dell'Assemblea di esclusione il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla notifica, inviando per raccomandata un circostanziato ricorso al Consiglio dei Probiviri che decideranno definitivamente entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso.

I soci promotori possono annualmente chiedere in accordo con il Consiglio d'amministrazione valutazioni, ricerche, studi ed organizzazione di attività previste dallo statuto.

Tutti i soci ricevono un notiziario d'aggiornamento, hanno diritto di usufruire della biblioteca secondo le norme di accesso e prestito che saranno stabilite dal Consiglio, possono partecipare alle colazioni annuali di lavoro e a tutte le altre attività svolte oppure previste dallo statuto.

Art. 14 - Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dall'apporto annuale dei soci promotori;

b) dalle quote annuali degli associati;

c) dalle quote annuali ridotte dei soci junior-aderenti;

d) dai proventi di ricerche, attività didattiche, pubblicazioni e manifestazioni;

e) da eventuali contributi, lasciti e donazioni.

In caso di scioglimento o liquidazione della Società il patrimonio sarà devoluto alla Società Italiana per il Progresso delle Scienze.

Art. 15 - Modifica dello statuto

Il presente statuto può essere modificato, per adeguarlo alle esigenze nazionali o internazionali che si presentassero, o a seconda delle possibilità di sviluppo cooperativo, scientifico o culturale, con una delibera del Consiglio d'amministrazione approvata da un'Assemblea straordinaria dei soci fondatori, promotori e associati, iscritti da più di cinque anni, in regola con la quota e senza delega.

Ultimo aggiornamento ( mercoledì 21 maggio 2008 )
 

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