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Statuto della Sidd (2008) PDF Stampa E-mail
Scritto da Segreteria   
Mercoledì 21 Maggio 2008 14:36

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Art. 1 - Durata e sede

In data tredici novembre millenovecentonovantacinque (13/11/1995) con Atto Rep. 25813 Racc. 3491 del notaio Rosa Dorsa in Roma sì è costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata Società Italiana Di Demodossalogia (SIDD) con specifica "per gli studi e le ricerche sociali".

Con il presente statuto approvato dall'Assemblea dei soci in data otto maggio duemilaotto (8/5/2008) l'associazione assume la denominazione Società italiana di demodoxalogia (Sidd) con specifica "per gli studi e le ricerche sociali sull'opinione pubblica", adottando il termine etimologicamente corretto demodoxalogia in sostituzione del desueto demodossalogia ispirato a motivi di purezza linguistica oggi superati.

L'associazione ha sede legale presso il domicilio del presidente o altra sede secondo quanto indicato nel regolamento interno.

Il logo riportato in testa al presente statuto può essere utilizzato solo su autorizzazione scritta del Consiglio d'amministrazione; tale simbolo può essere modificato con l'approvazione dell'Assemblea dei soci e riportato nel Regolamento interno.

La Sidd ha durata indeterminata è può erigersi in fondazione anche in seno ad altri organismi. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dal Consiglio d'amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci.

 

Art. 2 - Scopi e attività

La Sidd sorge per dare continuità alla Fondazione di demodossalogia Perini-Bembo di Santa Ternita fondata a Mestre (VE) nel 1989 e agli studi e indagini sull'opinione pubblica svolti in Italia prevalentemente dal 1939 al 1989 in seno alla Libera cattedra di Storia del giornalismo presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma La Sapienza e dal 1948 al 1952 presso l'Istituto di scienze e tecniche dell'opinione pubblica dell'Università cattolica internazionale degli studi sociali Pro Deo (ora Università Luiss Guido Carli) di Roma.

L'associazione si prefigge di sviluppare i contatti e lo scambio di esperienze tra i cultori della demodoxalogia e gli studiosi dei fenomeni bio-psico-sociali e dei vari aspetti delle opinioni pubbliche. A tale scopo promuoverà corsi, seminari, convegni, dibattiti, premi, conferenze stampa, riunioni interdisciplinari con esperti e studiosi, rilasciando eventuali attestati di partecipazione o di merito.

Potrà dotarsi di una biblioteca specializzata e curerà la diffusione con ogni mezzo di comunicazione (stampa, tv, internet ecc.) di notiziari, atti, dispense e pubblicazioni sui fenomeni storici, psicologici, politici, sociali, ambientali ed economici connessi alle molteplici manifestazioni dell'opinione pubblica e al loro inquadramento filosofico e scientifico, specie in rapporto con le varie scienze.

Curerà altresì studi, sondaggi, ricerche bio-psico-sociali, sia in laboratorio che sul campo, anche in collaborazione o su mandato di associazioni, enti o aziende pubbliche o private, fornendo valutazioni sociali, economiche e psicoattitudinali.

Parteciperà, con proprie relazioni, a convegni promossi da organismi esterni, collaborando o aderendo ad altre associazioni, istituti o iniziative culturali, didattiche o di ricerca.

 

Art. 3 - Patrimonio e quote sociali

Il patrimonio sociale è costituito dai contributi degli associati, dai proventi derivanti dalle attività dell'associazione, dai lasciti e dalle donazioni di persone e organizzazioni pubbliche o private.

I requisiti di iscrizione e l'eventuale quota di adesione sono stabiliti dal Consiglio d'amministrazione e riportati nel Regolamento interno.

In caso di scioglimento o liquidazione dell'associazione il patrimonio sarà devoluto alla Società Italiana per il Progresso delle Scienze (Sips).

 

Art. 4 - Soci

I soci possono essere: fondatori, ordinari, simpatizzanti; il consiglio di amministrazione può determinare ulteriori categorie di soci.

Sono soci fondatori i sottoscrittori del primo statuto, indicato all'art.1 comma1.

Sono soci ordinari gli iscritti in possesso dei requisiti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione e indicati nel regolamento interno.

Tutti gli altri associati sono considerati simpatizzanti e non hanno diritto di voto attivo e passivo.

L'appartenenza all'associazione cessa per dimissioni o decesso del socio, ovvero per radiazione deliberata dal Consiglio d'amministrazione e approvata dall'Assemblea.

 

Art. 5 - Organi interni ed esterni e cariche sociali

Sono organi costitutivi della Sidd l'Assemblea dei soci (Assemblea) e il Consiglio di amministrazione (Consiglio).

L'associazione potrà dotarsi anche di un Presidente onorario, di un Comitato d'onore, di un Collegio dei sindaci revisori dei conti (funzioni altrimenti svolte dal Presidente) e di un Collegio dei probiviri (funzioni altrimenti svolte dal Presidente onorario o da questi delegate al Comitato d'onore).

Il Consiglio d'Amministrazione potrà definire ulteriori organi (gruppi di lavoro, commissioni ecc.) ed emanazioni (laboratori, agenzie stampa, siti internet ecc.).

L'articolazione degli organi interni ed esterni è stabilita nel regolamento interno.

 

Art. 6 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci con esclusione dei simpatizzanti. Si riunisce con le finalità e modalità stabilite nel regolamento interno.

Ha tutti i poteri relativi all'indirizzo e alla vita dell'associazione: approva i bilanci, l'ammissione o esclusione dei soci, le quote annuali, i criteri per i compensi, l'ammontare dei rimborsi, indica le linee generali dell'attività ed elegge gli organi statutari.

 

Art. 7 - Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio è l'organo che gestisce le attività dell'associazione rispondendone all'Assemblea dei soci. Si riunisce con le finalità e modalità stabilite nel regolamento interno.

E' costituito da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti secondo quanto stabilito dall'Assemblea: elegge al suo interno Presidente, Vicepresidente, Direttore ed eventualmente Segretario e Tesoriere (funzioni altrimenti svolte dal Direttore).

Il Consiglio ha facoltà di nominare il Presidente onorario e il Comitato d'onore, propone all'approvazione dell'Assemblea i nominativi per il Collegio dei probiviri e per il Collegio dei sindaci, può decidere in merito a organi interni ed emanazioni esterne come previsto all'art.5 e ratificare il Regolamento interno.

 

Art. 8 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e, salvo diversa indicazione nel regolamento interno, elegge il proprio domicilio a sede dell'associazione. Dirige l'attività scientifica e sovrintende al rispetto delle norme statutarie. In assenza di costituzione del Collegio dei probiviri ne assume le funzioni. Convoca e presiede l'Assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente.

Il Vicepresidente rappresenta l'associazione in specifiche situazioni su mandato del Consiglio d'amministrazione.

 

Art. 9 - Direttore

Il Direttore gestisce le attività dell'associazione e ne ha la firma legale. Si fa carico delle delibere degli organi statutari e può affidare incarichi all'interno o all'esterno dell'associazione. Redige il Regolamento interno e lo propone all'approvazione del Consiglio d'amministrazione. Dispone di un fondo cassa di cui rendiconta al Tesoriere (se istituito, altrimenti al Presidente). In assenza di costituzione del Tesoriere e/o del Segretario ne assume le funzioni.

 

Art. 10 - Segretario

Il Segretario coordina le attività operative in accordo col Direttore, redige la relazione annuale e l'istruttoria per l'ammissione o esclusione dei soci. Se non istituito, le sue funzioni sono svolte dal Direttore.

 

Art. 11 - Tesoriere

Il Tesoriere amministra il patrimonio societario predisponendo annualmente per il Consiglio d'amministrazione e l'Assemblea dei soci i bilanci consuntivi e di previsione. Verifica la gestione del fondo cassa del Direttore. Se non istituito, le sue funzioni sono svolte dal Direttore.

 

Art. 12 - Collegio dei sindaci revisori dei conti

Il Collegio dei sindaci revisori dei conti (Sindaci) ha il compito di seguire l'attività finanziaria e di riferire su di essa all'Assemblea dei soci, partecipando di diritto alle riunioni del Consiglio d'amministrazione con voto consultivo. La sua composizione e le modalità di riunione sono stabilite nel Regolamento interno. Se non istituito, le sue funzioni sono svolte dal Presidente.

 

Art. 13 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri (Probiviri) giudica sulle controversie e i conflitti che insorgono nell'ambito dell'associazione e sull'interpretazione dello statuto e del regolamento; decide sui ricorsi relativi all'esclusione di socio. La sua composizione e le modalità di riunione sono stabilite nel regolamento interno. Se non istituito, le sue funzioni sono svolte dal Presidente onorario o da questi delegate al Comitato d'onore.

 

Art. 14 - Validità e modifica dello statuto

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea dei soci e sostituisce il precedente: le cariche sociali in corso sono dichiarate decadute e rinnovate seduta stante.

Lo statuto della Sidd può essere modificato su delibera del Consiglio d'amministrazione approvata dall'Assemblea dei soci.

 

Art. 15 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge e l'apposito Regolamento interno.

 

Ultimo aggiornamento ( Giovedì 14 Agosto 2008 12:40 )
 
 

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